Confessioni religiose diverse dalla cattolica e Intese con lo Stato

relazione tenuta dall’Avv. Gioacchino Sotriffer al

Rotary Club Milano - Cà Granda, in data 3 ottobre 2001

1) La cultura italiana manifesta scarsa attenzione al fatto religioso e alla vita delle Chiese, all’infuori degli avvenimenti di cronaca che toccano la Chiesa cattolica romana e il Papa. La prima conseguenza è una cronica disinformazione, favorita dalle distorsioni polemiche, dalle carenze dei testi scolastici e da un certo atavico conformismo frutto di pigrizia mentale.

Per l’italiano medio, abituato fin dall’infanzia a identificare il cristianesimo con il cattolicesimo romano e quest’ultimo con la Chiesa, in assoluto tutto ciò che non è cattolico appare secondario. Questo disinteresse per la tematica religiosa ha una chiara origine storica e risale al tempo della Controriforma. Per impedire la diffusione del movimento luterano e riformato la Chiesa assunse in fatto un atteggiamento di estrema diffidenza che si espresse nei decreti del Concilio di Trento, nell’Indice dei libri proibiti, nell’Inquisizione. Risultato fu una prudente riserva verso tutto ciò che è religione non ufficiale e non riconosciuta, di fatto, verso tutto ciò che non è cattolicesimo romano.

Il mondo protestante sembra dunque una grande nebulosa, in cui si individuano pochi punti, più o meno chiari: le figure di Lutero e Calvino, qualche insegnamento dottrinale (attaccamento alla Bibbia, rifiuto del Papato) qualche nota di colore, quale il matrimonio dei pastori, il pastorato femminile o un atteggiamento morale ritenuto generalmente più libero. Questa mancanza di conoscenze che perdura tuttora è matrice di confusione e lacune, inaccettabili sul piano culturale e deplorevoli su quello etico. Vengono così scambiate delle realtà fattuali assolutamente diverse, quali le Chiese storiche, organizzate a partire dal XVI secolo con milioni di fedeli, e i gruppi di recente formazione a carattere alquanto composito; oppure una grande tradizione teologica e spirituale, quale quella luterana o calvinista viene accomunata a teorie più o meno arbitrarie di movimenti scarsamente o affatto evangelici, quali i Mormoni, o i Testimoni di Geova, comparse da alcuni decenni; il tutto definito con il termine impreciso e squalificante di "sette". In conclusione, la pluralità delle confessioni evangeliche è spesso fatto oggetto di un giudizio di valore complessivamente negativo. Dal punto di vista cattolico la Riforma protestante appare quasi sempre un simbolo di quella fattura che forse ha compromesso la stabilità della Chiesa e comunque ne ha infranto l’unità. Dinanzi al monolite romano raccolto intorno al magistero dei suoi Pontefici vi è il mondo protestante spezzettato e discorde, dunque - lo si semplifica - in crisi. Dal tempo di Lutero ad oggi gli evangelici per contro hanno risposto con un discorso apologetico semplicemente ribaltando il tema, e hanno ribadito costantemente di aver osato credere più nella libertà cristiana che nell’ubbidienza al magistero. A volte, essi dicono, la libertà si paga con le crisi, ma tale atteggiamento è sempre elemento creativo assai più del sottomettersi a una dottrina imposta. Detto in altre parole, poiché i contrasti interni al protestantesimo non sono mediati da una gerarchia sacerdotale, il pluralismo cristiano ovvero religioso è una caratteristica storica connaturata ed ineliminabile del mondo evangelico; in termini generali le divisioni sono il prezzo della libertà.

Premesso questo, si assiste negli ultimi anni a un proliferare di nuove religiosità, effetto questo e dell’immigrazione massiccia in Italia e della crisi di valori, che ha seguito la trasformazione sociale del nostro paese a partire dagli anni ’60. Non è un caso poi che il richiamo delle nuove religioni si eserciti soprattutto sui giovani tra i 18 e 35 anni. Di pari passo e proprio negli ultimissimi anni, si va assistendo ad un forte interesse per la materia dei culti diversi dal cattolico. Ne è riprova tra l’altro il consistente numero di studenti o anche di studiosi che per la compilazione di lavori scientifici o nel corso di esercitazioni universitarie chiede di avere scambi di opinione a livello accademico o anche ministeriale, in ordine alle grandi svolte della più recente legislazione ecclesiastica. Esaminate in tale contesto le Intese, oggetto dell’odierno dibattito, hanno provocato la scoperta da parte dell’opinione pubblica più avvertita di ordinamenti confessionali anche notevolmente differenziati, in precedenza pressoché sconosciuti, in ordine ai quali sembra opportuno fare un breve "flash" storico, per ritornare poi sul tema.

2) Con l’affissione al 31.10.1517 da parte di Martin Lutero delle 95 tesi sul portone della Cattedrale di Wittenberg contro le indulgenze, si è dato l’inizio a quel movimento religioso denominato "Riforma". Esso è assurto tra le correnti di pensiero più significative della storia; ha invero scandagliato le fondamenta sistematiche della fede cristiana interpretando il Libro Sacro attraverso le ricerche bibliche, come mai si era fatto in passato e dando così un notevole impulso alla nascita dell’uomo moderno.

La Riforma aperta da Lutero ha in un certo modo concluso il corso del medioevo, innovando e portando su uno stesso piano i rapporti tra cittadini e i rappresentanti della Chiesa: ha anticipato criteri di parità, oltre che tra laici e religiosi, anche tra uomo e donna; ha essenzializzato e semplificato, consentendo una risposta di fede, di pensiero e di cultura, che a loro volta hanno contribuito a un’evoluzione sociale, oggi più che mai attuale. L’insegnamento dei riformatori si è tradotto nei principi della responsabilità individuale, del libero arbitrio, della dedizione al lavoro, dell’austerità dei costumi, dell’attivismo, dello spirito democratico; sul piano morale infine anche nella regola divenuta concezione di vita, che il successo sia un segno dell’elezione divina.

Quasi tutte le Chiese luterane sono raccolte oggi in una federazione mondiale. Nel mondo i luterani sono circa 90 milioni, mentre la loro presenza in Italia è rimasta modesta. La fioritura del ‘500 (con Pier Paolo Vergerio) è stata per la verità stroncata dalla Controriforma: tranne il caso di Venezia, ove nel fondaco dei tedeschi veniva tollerato un culto luterano, solo verso il 1800 alcune comunità hanno potuto formarsi sotto la protezione diplomatica. Risale a quest’epoca l’origine delle comunità di Trieste, di Roma e di Napoli; poi, di Milano, di Genova, di San Remo, di Bolzano e infine di Firenze.

Nel 1949 le comunità sparse nella penisola si riuniscono nella Chiesa Evangelica Luterana in Italia – CELI - che è persona giuridica privata riconosciuta dallo Stato, ma acquista rilievo di diritto pubblico mediante l’Intesa. Nella loro composizione le singole comunità territoriali risultano composte da membri prevalentemente di origine tedesca, anche se l’influenza italiana diventa sempre più marcata col passare delle generazioni. Alcune comunità sono di lingua italiana, perchè aggregatesi in seguito; altre sono nate dal lavoro evangelico affiancato dall’azione sociale, e sono in costante aumento.

Le Chiese riformate hanno avuto da parte loro una storia complessa, e costituiscono la famiglia confessionale più numerosa, riconducibile a quattro tipi principali:

a) il più antico è la Chiesa Zwingliana, nata indipendente, ma poi confluita nel movimento calvinista;

b) il secondo comprende le varie Chiese riformate, ispiratesi all’insegnamento e all’opera di Calvino, che si sono diffuse su tutto il continente europeo, passando dalla Svizzera attraverso la Francia, attraverso varie vicende, anche sanguinose, in Olanda e in Ungheria;

c) il terzo è dato dalle Chiese presbiteriane, frutto della stessa predicazione di impostazione calvinista, ma trapiantata nel mondo anglosassone, specialmente in Scozia;

d) il quarto è dato dalle Chiese congregazionaliste – che si distinguono rispetto a quella del terzo tipo più per la loro organizzazione, sciolta e decentrata, che per il credo.

In termini quantitativi, il filone principale è quello dei presbiteriani, chiamati anche "puritani" che improntarono di sé soprattutto il Nord America. A tal proposito, va ricordato il primo contingente di coloni, chiamati Padri Pellegrini che nel 1620 ripararono sulla Costa Atlantica a bordo della "Mayflower". In 15 anni essi furono raggiunti da altri 20 mila confratelli di fede, i quali costituirono il nucleo di base della società nord americana. I puritani rimasti nella patria inglese divennero invece il centro di raccolta della crescente opposizione al regime assolutistico, che portò da lì a poco alla rivoluzione inglese. Questa fu guidata, o preconizzata soprattutto dai calvinisti, la cui ala più radicale cominciò a chiedere la completa indipendenza della Chiesa dallo Stato e la totale autonomia delle Comunità e Congregazioni locali: da qui, appunto, anche il termine di "congregazionalisti", che condusse fino in fondo le premesse calviniste da cui si era partiti.

In Italia, la tradizione riformata è presente e si è consolidata attraverso la Chiesa Evangelica Valdese, nata da un’antica radice medioevale, ma sviluppatasi in via autonoma nel XVI secolo sotto l’influenza preponderante del pensiero riformato svizzero. Proprio quando la Controriforma liquidava le numerose presenze protestanti in Italia, i valdesi riuscivano a costruire a ridosso delle Alpi un interessante esperimento di popolo-chiesa. Tale singolare mistura di biblicismo calvinista e di democrazia assembleare riusciva ad attraversare indenne i massacri degli Stati assolutisti e, pur con varie trasformazioni, la Chiesa Valdese riuscì a conservare ad oggi il suo impianto di base.

Attualmente essa raggiunge un’area complessiva non superiore a 50 mila persone, raccogliendo il 10% del protestantesimo italiano, ma costituendone altresì la parte più visibile, e mantenendo una certa egemonia sul piano teologico e culturale.

Un seppur rapido cenno merita poi l’universo battista, il cui carattere specifico consiste nella sua visione della Chiesa formata da soli credenti, raccolti in comunità del tutto autonome e separate dallo Stato. Esso nasce a metà ‘500, si diffonde in Svizzera, in Germania centro meridionale, nel Tirolo, nei Paesi Bassi e in Moravia con diramazioni in altre zone, fra cui l’Italia Settentrionale e il Veneto.

Questa ala sinistra della riforma vuole condurre il rinnovamento spirituale fino alle conseguenze più radicali. La chiesa deve essere composta solo di credenti autentici, dotati di alto livello morale; pertanto nella chiesa non si può entrare per nascita, ma per decisione personale. Ed è per questo motivo che gli anabattisti furono tra i primi coerenti sostenitori della libertà religiosa. Separata la vita religiosa da quella civile, essi proclamavano che un vero cristiano deve rifiutarsi alle attività militari e politiche, incluso il giuramento, e tanto bastava per farli considerare come pericolosi sovversivi; ma per tal motivo fin dall’inizio molti di essi subirono persecuzioni a causa della loro fede.

In Italia l’espansione battista con carattere missionario risale alla metà dell’800 e pose fin dal principio profonde radici, soprattutto nel centro-sud. Oggi le 80 chiese battiste formulano l’Unione Cristiana evangelica battista d’Italia (UCEBI).

C’è poi il movimento metodista, sorto due secoli e mezzo fa, ma sviluppatosi con un ritmo tale, da presentarsi oggi come una delle chiese evangeliche più popolari. Essa è il frutto del "risveglio", che il mondo protestante ha sperimentato verso la metà del XVIII secolo e che si accompagna alle esigenze nate dalla rivoluzione industriale; essa va di pari passo con la risoluzione scientifica e filosofica (cosiddetto illuminismo). Il metodismo non ha posto l’accento né sulle dottrine né sul culto, bensì sulla vita pratica, sulla esperienza religiosa di cui la prima ed essenziale è la conversione (nuova nascita). Il secolo XIX vide le forze metodiste impegnate a evangelizzare soprattutto i paesi di lingua anglosassone; in Inghilterra essi divennero la seconda chiesa per numero e la prima per energia. Ma l’impresa più rilevante fu compiuta in America, tra le masse cristianizzate che marciavano verso est. Migliaia di coraggiosi predicatori andarono a portare un evangelo rudimentale, ma indubbiamente efficace, fatto di emozioni religiose e di impegno morale. Se oggi gli Stati Uniti sono una nazione contrassegnata da una forte impronta protestante, lo si deve tanto ai metodisti dell’800, quanto ai puritani del 600.

I membri comunicanti della chiesa metodista sono oltre 20 milioni e la popolazione complessiva supera i 40, di cui oltre la metà si trovano negli Stati Uniti.

Ritornando all’Italia, c’è da dire che nel 1979 si è compiuto il processo di integrazione globale tra le chiese valdesi e metodiste, tant’è che si parla oggi di un credo valdo-metodista.

Due parole, poi, sugli Avventisti del Settimo giorno, la cui dottrina si compendia: a) in un biblicismo spinto, di indubbia impronta evangelica; b) nella dottrina della salvezza mediante la sola grazia; c) nell’attesa del prossimo ritorno di Cristo; d) nella stretta osservanza del sabato.

Gli avventisti sono molto impegnati in politica e attentissimi ai problemi della libertà religiosa, il che dà alla Chiesa avventista una identità inconfondibile: la tensione escatologica si accompagna ad un vivo senso della laicità dello Stato. L’etica puritana si sposa ad una moderna attenzione ai problemi della salute ed una nette critica della guerra e della violenza. Il vivo biblicismo (sabato, decima) sostiene un notevole sforzo missionario, il che fa della Chiesa Avventista un movimento capace di durare e di mettere radici nei terreni più diversi, tant’è che dopo la repressione subita in epoca fascista, è seguita una grande fioritura nell’Italia del dopoguerra.

Attualmente esistono una novantina di Chiese e 20 Gruppi, laddove la popolazione avventista italiana può essere stimata attualmente a circa 20 mila fedeli.

Un breve cenno da ultimo sui Pentecostali o Assemblee di Dio, che costituiscono il più interessante movimento di "risveglio" esploso in seno al protestantesimo contemporaneo. Esse sono il risultato di una vasta fermentazione religiosa prodottasi negli ambienti evangelici popolari, in varie parti del mondo, all’inizio di questo secolo. Si tratta peraltro di una realtà complessa innestata per un verso sul tronco della tradizione evangelica classica, per l’altro dotata di caratteristiche proprie ed originali. Essa si possono riassumere in un credo non dissimile in dottrina dai metodisti, mentre sul piano morale ci si avvicina al puritanesimo: non si fuma, non si beve, non si va al cinema, si osserva la domenica come giorno del Signore, si manifesta un marcato rispetto per gli insegnamenti morali della Bibbia sotto ogni profilo.

Non esiste un’unica Chiesa ma una serie di organizzazioni, non sempre facili a studiarsi, il che è dovuto, in primo luogo, all’enorme fluidità di un movimento, che non ha ancora un secolo di vita, e secondariamente all’estensione rapida in molti paesi del mondo con radici culturali non omogenee.

In Italia i pentecostali si sono introdotti ad opera di un immigrato tornato dagli USA e si sono diffusi soprattutto nel proletariato agricolo meridionale. Il fascismo li ha perseguitati e alquanto vessati. Nel dopoguerra essi hanno per contro conosciuto una straordinaria fioritura, superando tutte le denominazioni evangeliche, di talché anche il regime democristiano ha per anni ostacolato il proselitismo, sovente con atti di repressione burocratica.

Le Assemblee di Dio sono oggi la Chiesa pentecostale più nota e più strutturata che presenta - arrivando a circa 200.000 persone - le maggiori possibilità di sopravvivenza. Essa conta oltre 1000 chiese e gruppi, pubblica libri e giornali ed intrattiene a Roma un istituto biblico per la formazione dei pastori, sicché essa è anche strutturalmente indipendente dall’estero.

3) Fatto questo breve "excursus" e passando alle vicende italiane, si può dire che il Regno di Sardegna non era, prima del 1848, un paese ove la libertà religiosa fosse coltivata più o meglio che negli altri stati della Penisola. I Savoia avevano dovuto accettare sul loro territorio la presenza di una minoranza protestante, ma ancora dopo l’epoca napoleonica erano stati rigorosamente confermati gli antichi editti, che ponevano i valdesi e gli ebrei in una condizione di sostanziale zona franca, contrassegnata dalla mancanza di diritto (negati i diritti civili agli acattolici; non impedita, anzi favorita dal Governo l’impresa di sottrarre i figli legittimi sotto il pretesto di catechizzarli; gravata la letteratura di una doppia revisione, governativa ed ecclesiastica; posta la frequenza al confessionale come titolo al conseguimento di gradi governativi e/o accademici).

Ma si arriva al 1848, che ha radicalmente cambiato il destino delle minoranze religiose o, più in generale, dei rapporti con tutte le Chiese.

L’art. 1 dello Statuto Albertino (4.3.1848) dopo aver proclamato la religione cattolica apostolica romana solo religione dello Stato, attribuiva agli altri culti la qualifica di "tollerati conformemente alle leggi", laddove pochi giorni prima, il 17.02.48, erano state emanate le patenti di emancipazione dei valdesi che riconosceva loro i diritti civili e politici; qualche settimana dopo, in data 29.03.48 i diritti politici venivano accordati anche agli ebrei.

Di fatto, fu così sancita la libertà di culto, anche se la legge prevedeva: una generale competenza ministeriale di controllo; la personalità giuridica delle confessioni; l’eventuale ingerenza governativa nella gestione delle stesse; la partecipazione alle istituzione di beneficenza ed assistenza.

Tali vicende del Piemonte ancora precavouriano ebbero conseguenze di rilievo nel processo di unificazione dell’Italia, dopo che ad essa fu estesa la legislazione del regno di Sardegna. Il fatto che la libertà di culto dei valdesi non fosse consacrata da un’apposita legge speciale, ma risultasse dal diritto comune apriva il via ad altre confessioni, le quali vennero così a fruire di norme valide per tutti i culti, cattolico compreso.

La legge Siccardi del 1850 introdusse l’obbligo dell’autorizzazione statale per gli acquisti di immobili, nonché per ricevere donazioni o lasciti in eredità da parte di stabilimenti o corpi morali, fossero essi ecclesiastici o laici. E’ noto altresì che questo accrebbe l’ostilità della Chiesa verso lo Stato unitario che si andava costituendo, insieme con la questione del matrimonio. Come si sa, con il codice civile 1865 venne introdotto il matrimonio civile in sostituzione di quanto fin allora praticato, in quanto il matrimonio religioso, di qualsiasi religione, non aveva più rilevanza.

La conseguenza fu che per i culti, dal cattolico agli altri, si introdusse la celebrazione religiosa a fianco del rito civile, il che, come è evidente, fu considerato un "vulnus" (leggi eversive) per la Chiesa cattolica.

4) L’avvento del Fascismo e l’accordo con la Chiesa del 1929 costituiscono notoriamente una pietra miliare nei rapporti tra il mondo delle confessioni e lo Stato.

Per il vero i Patti Lateranesi, definiti come "Conciliazione", videro da un lato la Chiesa cattolica riconoscere la legittimità dello Stato italiano, compiutasi attraverso l’occupazione militare dello Stato della Chiesa tra il 1860 e il 1870. Dall’altro lato, l’Italia riconobbe alla Chiesa cattolica l’indipendenza di un simulacro di Stato (anche se di pochi chilometri quadrati), la personalità giuridica di diritto internazionale della Santa Sede, e un rapporto privilegiato di tipo concordatario.

Il fascismo ha in questo modo restituito alla religione cattolica la preminenza quale sola religione dello Stato, ma di per sè non ha peggiorato quella degli altri culti; ci si allontana bensì dal principio della parità di tutti i culti dinnanzi allo Stato Italiano, ma rimane intatto il principio della libertà religiosa.

Detto questo, il governo fascista dell’epoca tese a controbilanciare le concessioni fatte dalla Chiesa cattolica con la normativa valida per gli altri, e così nasce la Legge 24.06.29 nr. 1159 "disposizione sull’esercizio dei culti ammessi dallo Stato e sul matrimonio celebrato avanti al ministro dei culti medesimi".

Il titolo già dice quali erano i punti qualificanti: l’espressione "culti ammessi" e la possibilità, per i ministri dei diversi culti, di celebrare matrimoni con effetti civili. L’art. 1 sancisce l’ammissione dei culti e la libertà del loro esercizio; l’art. 2 prevede l’erezione di Ente morale degli istituti di tali culti; l’art. 3 dispone la notifica al Ministero della giustizia e degli affari di culto (il quale poi diventerà dal 1932 il Ministero dell’interno) delle nomine dei ministri di culto. Come si può rilevare, il sistema della legge del 1929 presuppone dunque un riconoscimento burocratico; è in altri termini una legge che entra nelle vicende interne delle confessioni, ma senza essere negoziata con loro, e le uniforma su uno schema uguale per tutti: va da sè, che il procedimento amministrativo poteva esser tirato in pratica per le lunghe (come sovente è accaduto).

Si creava così ed è stato definito il "coacervo anonimo degli indistinti", un gruppo di confessioni, che avevano una sola cosa in comune: quella di essere "acattoliche", diverse cioè dalla riconfermata religione di Stato (art. 1 del Trattato Lateranese).

L’interpretazione governativa dalla legge del 1929, ben diversa da quella per cui il mondo "acattolico" si era inizialmente rallegrato della stessa, venne chiarita con le norme di attuazione, emanate con R.D. 28.02.30 nr. 289. In base ad esse le confessioni ottennero qualche altro privilegio, ma furono sottoposte ad una serie imponente di controlli e di autorizzazioni; specialmente per l’apertura di templi ed oratori e per tutte le attività degli enti. A ciò si accompagnava il potere di ispezione e il nullaosta governativo a riguardo della nomina dei ministri di culto, la cui attività andava approvata in relazione a pressoché qualsiasi pratica. Nel complesso, ciò che nella legge del 1929 era visto come "diritto" veniva nelle norme di attuazione del 1930 degradato a mero interesse, di fronte ad un potere del tutto discrezionale della pubblica amministrazione, per di più inimpugnabile, in quanto le domande provenienti dai richiedenti spesso non veniva portata a termine (e non veniva dunque emesso un provvedimento impugnabile di rifiuto).

Nello stesso anno 1930 venne emanato il nuovo Codice Penale, tuttora vigente nella stragrande maggioranza delle sue norme, il quale sancisce tra l’altro una diversità di trattamento proprio tra la confessione cattolica e le altre: il vilipendio e la bestemmia sono invero puniti soltanto nei confronti della religione cattolica; per altri tipi di offesa la protezione è sì accordata anche agli altri culti, ma la pena è diminuita (art. 406 c.p.). Tale mutamento di prospettiva venne poi coronato nel 1932 con il passaggio delle competenze che erano state fino ad allora del Ministero di Giustizia al Ministero dell’Interno, come già detto, col che furono, in contemporanea, esaltati i controlli e le proibizioni in linea con lo spirito del T.U. di pubblica sicurezza (R.D. 18.12.1931 nr. 773). Tra le norme di quest’ultimo va ricordato in particolare l’art. 18, che affida all’Autorità di P.S. i poteri di considerare "pubbliche", in circostanze discrezionalmente apprezzabili anche le riunioni indette in forma privata, qualificandole come tenute in luoghi aperti al pubblico: per decenni, l’articolo costituirà lo strumento per vietare e perseguire anche le riunioni di preghiera e di culto in case di singoli soggetti.

Dalle semplici restrizioni nella pratica amministrativa si giunse poi, nell’arco degli anni successivi, all’esplicito divieto di talune confessioni, come quella del culto pentecostale nel ’35, o dei testimoni di Geova e all’Associazione degli studenti della Bibbia nell’agosto ’39, ovvero nel marzo ’40. Ma ben più grave nelle sue implicazioni pratiche fu la legislazione antiebraica del 1938 che, pure essendo di impronta razziale ebbe altresì l’effetto collaterale di colpire la libertà di una confessione religiosa già oggetto di misure repressive: la politica ecclesiastica del fascismo, dopo le speranze del 1930, si concludeva dunque, con scelte apertamente e finalmente persecutorie.

5) Finito il conflitto mondiale, si pose il problema della "costituzionalizzazione" dei patti lateranesi, fortemente voluta dal partito cattolico di maggioranza relativa. Tale risultato fu ottenuto con l’art. 7, il quale afferma che lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuna nel proprio ordine indipendenti e sovrane.

Le forze politiche non cattoliche accondiscesero a tale formulazione più o meno "obtorto collo" ma pretesero che in Costituzione si inserissero delle garanzie anche per le minoranze religiose. A tal fine si pensò a dar vita all’istituto delle "Intese": esso nacque dunque in sede politica, nella apposita Commissione in seno all’Assemblea costituente, in seguito ad un emendamento Terracini, accettato per la Democrazia Cristiana da Moro.

L’art. 8 ha appunto tale origine, riconoscendo alle altre Confessioni religiose uno "status" bensì diverso da quello della Chiesa cattolica, ma comunque superiore a quello di altre formazioni sociali (culturali, sindacali, di volontariato, ecc.).

Tale articolo si compone di due parti; la prima, rivolta a tutte le confessioni, dice che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. La seconda dice che le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno il diritto ad organizzarsi secondo il propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di Intese con le relative rappresentanze.

Riepilogando: l’autonomia delle chiese ha due distinte origini costituzionali oltre che due misure.

Per la Chiesa cattolica si parla di indipendenza e di sovranità e i rapporti sono conseguentemente di diritto internazionale (Patti Lateranesi del 1929) potendo essere rivisti d’accordo tra le parti; in attuazione di tale norma il Concordato è stato completamente modificato nel 1984.

Per le altre confessioni religiose si tratta invece di un’autonomia di diritto interno. Esse possono organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato.

Fatta tale premessa si tratta, come dicono i costituzionalisti, della massima autonomia riconosciuta dalla Costituzione a qualsiasi tipo di formazione sociale. Invero i rapporti con lo Stato sono regolati mediante accordi di tipo bilaterale ossia negoziato, anche se non con le forme del diritto internazionale.

Alla base di questa impostazione è assai probabile che, all’atto dell’approvazione della Carta Fondamentale, il Costituente avesse in mente prevalentemente, se non esclusivamente due gruppi religiosi: gli ebrei, la cui presenza in Italia è millenaria, e i "protestanti", termine con cui venivano indicati soprattutto i valdesi, i quali sono, come sopra visto, una confessione tipicamente italiana e autoctona.

Senonchè e come constatazione di mero fatto, l’istituto delle Intese rimase lungamente inattuato, per il semplice motivo che la forza cattolica al Parlamento non avvertiva la necessità di attuarle; passarono concretamente quasi trent’anni perchè si aprisse la possibilità di realizzare il risultato previsto dal Costituente.

Solo nel 1976 fu invero aperta la trattativa con la Chiesa Valdese Metodista che "ne ha fatto esplicita richiesta", come si legge negli Atti parlamentari di quell’anno: la trattativa portò in pochi mesi alla predisposizione di un testo, rimasto pressoché invariato nei negoziati successivi. Tuttavia per il parallelismo istituito fin dal principio con la Santa Sede, la firma della Intesa avvenne in data 21.02.84, ossia tre giorni dopo la sottoscrizione del nuovo Concordato con la Chiesa cattolica.

L’evoluzione successiva è stata peraltro rapida, e ha avuto uno sviluppo probabilmente imprevisto. Le formazioni definibili come confessioni religiose sono cresciute, e quindi anche la richiesta di Intesa con lo Stato. Al momento attuale, la situazione è questa: sei intese sono diventate legge e precisamente quella della Chiesa valdese (stipulata nel 1984); degli avventisti (1986); dell’ADI o Assemblee di Dio (1986); dell’Unione delle comunità ebraiche (1987); dei Battisti (1993) e infine dei Luterani, riuniti nella CELI - Chiesa Evangelica Luterana Italiana (1993). Due Intese sono state stipulate nell’anno 2000 e firmate dal governo D’Alema, ma non sono state ancora approvate dal Parlamento: si tratta di quella attinente i Testimoni di Geova e l’Unione buddista italiana.

Ben cinque sono in corso di trattativa al momento presente: Mormoni; Metropolia ortodossa d’Italia; Chiesa Apostolica; Soka Gakkai; Unione induista Italiana (quest’ultima iniziata in epoca recentissima).

6) Il sistema posto dalle singole Intese può esser vario per sua natura e modellato secondo le circostanze di un determinato momento.

Poiché ciascuna Intesa intende stabilire concretamente il rapporto fra Stato e confessioni religiose, diverse possono essere le statuizioni, anche se, di fatto, il contenuto delle Intese finora stipulate segue, in sostanza, uno schema abbastanza uniforme.

Detto questo, ogni confessione è libera di darsi le norme che crede, ma questo riguarda l’organizzazione della confessione e gli aspetti propriamente religiosi; per gli aspetti che interferiscono con la vita sociale del paese valgono invero le leggi dello Stato.

Gli accordi tra Stato e Chiesa cattolica da un lato e le Intese dall’altro contengono una definizione precisa di ciò che è, o non è "religione". Secondo l’art. 16 della legge nr. 222 del 1985 (attuativa del protocollo con la Chiesa cattolica), agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana;

b) attività diverse (da quelle di religione o di culto), quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Le Intese di cui all’art. 8 Cost. contengono poi, come è ovvio, qualche variante nella terminologia del punto a), cioè nello specifico della singola confessione. Così, ad esempio, l’art. 22 dell’intesa CELI parla di attività dirette alla predicazione dell’Evangelo all’esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all’educazione cristiana. Ma il punto b), cioè ciò che, ai sensi delle leggi dello Stato, non è religione, è analogo per tutti. Non si tratta d’altronde di un’affermazione sempre facile, o condivisa da tutti: significativamente la concezione che gli ebrei hanno delle loro comunità prevede che le attività di culto essenziali e quelle propriamente culturali siano congiunte.

La rilevanza pratica della distinzione tra attività di religione e/o di culto e attività diverse non attiene, come si potrebbe pensare, al regime fiscale, ma ad altri aspetti, soprattutto per quanto riguarda la defiscalizzazione (ossia la deduzione agli effetti IRPEF) e l’"8 per 1000", erogato dallo Stato sulla base delle dichiarazioni annuali. Nel sistema italiano che accorda alle confessioni elevate al rango di Intesa, un regime di favore rispetto alle altre organizzazioni sociali, è dunque importante definire i limiti dell’autonomia delle confessioni stesse. In concreto, il non considerare materia di religione - e quindi di autonomia confessionale - le "attività diverse", serve a garantire la competenza dello Stato su di esse.

Espresso in altre parole, le confessioni sono libere di avere proprie strutture ospedaliere o scolastiche (e anche alberghiere, commerciali ecc.), ma nell’ambito della normativa generale predisposta dallo Stato per quelle materie. Ciò che invece è escluso è la competenza statale in materia di stretta religione o di culto; in tale materia l’intrusione o il controllo dello Stato vanno totalmente negati.

Fatta tale premessa, una delle materie più delicate è costituita dal diritto del lavoro, ove bisogna distinguere tra il rapporto che viene definito di diritto ecclesiastico, e gli altri.

Il primo riguarda i ministri della chiesa, definiti anche ministri di culto e, con qualche riserva, le attività connesse (dei diaconi, missionari, colportori e simili). L’attribuzione (e la revoca) della qualifica di ministro di culto spetta invero esclusivamente alla confessione che fornisce all’interessato la relativa certificazione. La qualifica di ministro di culto comporta d’altronde alcune condizioni particolari: uno specifico segreto professionale; forme di esonero dal servizio militare e/o dal servizio civile (ma non tutte le confessioni hanno ritenuto di trattare la materia nei loro accordi); alcune ineleggibilità a cariche pubbliche. Si tratta per lo più di residui di uno "status", in passato molto più anomalo, specie per i sacerdoti cattolici.

Ma ritorniamo al rapporto di lavoro. I ministri di culto esercitano una professione particolare, e lo Stato non vi si intromette in genere. Gli accordi si limitano nella più parte dei casi a precisare che gli assegni ricevuti dai ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, alle retribuzioni di lavoro dipendente: l’esistenza di questa norma specifica conferma che non si tratta, in via generale ed astratta, di un "normale" lavoro in vincolo di dipendenza. In parole semplici, si può escludere che un potere dello Stato, anche quello giudiziario, possa imporre ad una confessione di assumere e/o mantenere in servizio un ministro non gradito, in quanto ciò attiene alla più importante attribuzione di ogni confessione: ossia definire la propria dottrina e quindi i requisiti di chi la può insegnare e celebrare.

Detto questo qualche problema rimane per il personale che, pur rivestendo una qualifica ecclesiastica svolga - solo o cumulativamente - altre attività, come a titolo esemplificativo un pastore che svolga attività di ufficio o di insegnamento. E’ il caso, abbastanza comune nel mondo cattolico, di suore che fanno le infermiere negli ospedali o di sacerdoti che sono insegnanti nelle scuole. In proposito la giurisprudenza afferma in linea di massima che, se la prestazione lavorativa è a favore dell’istituto religioso di appartenenza (ad esempio la suora che insegna in una scuola del suo ordine), il rapporto è considerato simile a quello del ministro di culto, e lo Stato non interviene. Se invece è prestato a favore di terzi (ad esempio il religioso che insegna in una scuola pubblica), il lavoratore- religioso gode delle normali garanzie dell’ordinamento statale, in primo luogo in ordine alla retribuzione.

C’è infine da segnalare un’altra questione che riguarda i lavoratori "laici" di organizzazioni religiose. In proposito si suole affermare che i diritti del lavoratore vanno contemperati con l’identità delle "organizzazioni di tendenza" (religiose, ma anche politiche, sindacali ecc.). In questo caso, la norma generale di tutela del lavoratore - ad esempio, quella che ne vieta il licenziamento per ragioni religiose, politiche o ideologiche - è affievolita. Si deve in definitiva valutare, caso per caso se il diritto dell’organizzazione alla propria identità prevale su quello del lavoratore ad avere le proprie opinioni.

7) Resta da dire che ne sarà delle Confessioni ancora senza Intesa, per le quali la situazione è confusa, e decisamente inappagante.

La questione tuttora aperta e caricatasi proprio recentemente di valenze politiche di grave momento è quella dell’Islam, il quale preme con forza, e ormai costituisce la seconda comunità religiosa in Italia; ma non va dimenticata neppure la Chiesa ortodossa, che, con i suoi più di 100.000 membri, costituisce una delle comunità di fede storicamente più radicate in Italia. Per tacere poi dei Mormoni, delle comunità indù, e degli hare krishna che, tutte insieme, non soffrono di deficit di visibilità.

Dalla Presidenza del Consiglio si continua a pretendere, al fine dichiarato di aprire trattative finalizzate a una qualunque Intesa, che la rappresentanza della confessione sia unica. Senonchè, ha obiettato recentemente il Presidente di una associazione islamica italiana, "non è stato così per le varie confessioni evangeliche: infatti, vi sono Intese con valdesi e battisti, pentecostali e luterani, allora perchè solo ai mussulmani si chiede di mettersi d’accordo per stipulare un’unica Intesa?". Preso atto di questo e senza voler affrontare una tematica troppo difficile, la domanda allora diventa se siano possibili "diverse Intese con l’Islam" Teoricamente ciò è possibile, ma non c’è, da un lato, nessun precedente in Europa e concretamente si tratterebbe di imboccare un cammino che non si sa a dove esso porterà.

In sintesi, se il clima generale riguardante le Intese "quasi fatte" (Buddisti e Testimoni di Geova) non è attualmente dei migliori, riguardo a quelle "da fare" esso volge decisamente al buio, per molteplici motivi, che sono contingenti ma anche di sostanza.

Tra molte altre voci, il Cardinale Biffi ha recentemente revocato in dubbio l’idea che il pluralismo religioso sia in sè un valore, e che la presenza islamica in Italia sia una "risorsa culturale" che ci avvicini ad altri paesi e debba esser acriticamente assecondata. Sul fronte laico, peraltro, non solo gli esponenti politici, ma anche qualche studioso (come Giovanni Sartori) ha sottolineato tale tesi, tentando di dimostrare i danni prodotti dal "multiculturalismo". Su quello parlamentare infine, le Camere vivono l’ansia del momento, poco incline all’Islam e alle questioni della libertà religiosa, sicché le Intese non costituiscono in questo momento un tema di cui si avverta una particolare necessità.

La paura è che salti tutto, anche gli accordi già raggiunti, visto che ci sono anche interpellanze parlamentari che negano il carattere di confessione al Buddismo, ai Testimoni di Geova o all’Islamismo.

Per quanto lo scrivente può dire a titolo personale, è sempre valida la riflessione di un grande liberale del risorgimento, Pasquale Stanislao Mancini; "il tema più prezioso per la vita democratica di un paese è la libertà di culto. Le istituzioni di un popolo, infatti, si misurano con la libertà che garantiscono, e quella religiosa è una libertà fondamentale. Molti oggi dichiarano di possedere la verità, e nel nome di questo possesso escludono la libertà di altri".

In conclusione, con le Intese, la Repubblica italiana ha imboccato la strada del rispetto della diversità e degli stili di vita, discendenti da altre concezioni, all’insegna di una logica non intrusiva e non omologante: si tratta di una battaglia di libertà, che merita di essere portata avanti anche in ossequio ai principi di solidarietà e di democrazia. In altri termini, il pluralismo religioso non dovrebbe trovare ostacoli ed impedimenti che non siano quelli dell’ordine pubblico, ma neppure in meccanismi di schedatura, o registrazione obbligatoria; il che non esclude tuttavia che le provvidenze economiche dello Stato (connesse con l’otto per mille) potrebbero, in molte specifiche Intese esser ridiscusse o ancorate a diversi presupposti che per le confessioni tradizionali.